Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 28/12/2001 n. 448

a) a) all'articolo 19 il comma 4 è sostituito dal seguente:

b) "4. Entro il 4marzo 2002 le regioni sulla base di metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicato nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti con materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo";

c) b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: ", anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero".

57. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n.476, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borse di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo;".

58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono rifinanziati per l'anno 2002, per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, da ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n.388 del 2000. 59.E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n.426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto de del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare.

61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali. 62.All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.388, il comma 82 è abrogato.

63. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n.144, sono apportate le seguenti modificazioni: Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente: "5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo pari al massimale previsto dal regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa delle regioni obiettivo 1. Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell'articolo 36, della legge 144 del 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7".

b) al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS".

64. E' prorogata per l'anno 200, in favore dei comuni della Basilicata e della Caloria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministro dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'ar- ticolo 2, comma2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro. 65.All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, dopo la parola "convenzione" è aggiunta la seguente "regionale".

66. per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" è autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione di beni di interesse storico-artistico.

67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentati del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articolo 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del miglio utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza , gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, come sostituito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.693. In tale caso vengono stabilite le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a far parte degli organismi collegiali.

68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione e dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 199, n.300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è compensato considerando indispensabile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, equivalente sul piano finanziario.

69. In sede di prima attuazione delle presente legge, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c) della legge n.388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

71. All'articolo 6, comma , del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n.451, può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziate impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.

73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole "30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002".

74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle modalità di ricorso alla citata Società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e la tecnologia può avvalersi della citata Società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.

75. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il secondo periodo è sostituto dal seguente: "L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie con- segnate o spedite, diminuite a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni;"

76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno sui quotidiani di informazione nazionali, e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale".

77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. Le agevolazioni sono altresì estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n.287, per progetti riguardanti:

a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di bei e/o servizi;

b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;

c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e province.

78. Le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 75 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero per le attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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